PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, promuovere e valorizzare la figura del collaboratore parlamentare, attraverso il suo riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico, e di consentire ai parlamentari di esercitare il loro mandato nella forma migliore e più efficace.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

          a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;

          b) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

          c) analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi;

          d) redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

          e) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;

          f) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

 

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Art. 3.
(Durata dell'incarico).

      1. All'inizio di ogni legislatura, o nel corso di essa, il parlamentare conferisce, secondo le modalità di cui all'articolo 4, a persona di sua fiducia, l'incarico di collaboratore parlamentare per l'espletamento di una o più delle mansioni indicate all'articolo 2.
      2. Le mansioni riferite all'incarico conferito sono espletate sulla base delle direttive e delle disposizioni impartite dal parlamentare, che potrà far cessare l'incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario.
      3. L'incarico di collaborazione, fatta salva l'ipotesi di recesso anticipato per giusta causa dovuta al venire meno del rapporto fiduciario di cui al comma 2 ovvero ad inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, è conferito fino al termine della legislatura.

Art. 4.
(Natura del rapporto).

      1. Il collaboratore parlamentare intrattiene con il parlamentare che gli ha conferito l'incarico un rapporto di lavoro di natura subordinata, autonoma, ovvero nella modalità a progetto, attraverso un ente o un'associazione con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero una società cooperativa, costituiti dagli stessi parlamentari.
      2. In deroga alla normativa vigente e ai soli fini della presente legge, possono essere costituiti, da almeno tre parlamentari in carica, enti o associazioni con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero società cooperative a mutualità prevalente; i rispettivi atti costitutivi e i relativi regolamenti sono in seguito depositati presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

 

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Art. 5.
(Trattamento economico).

      1. Per il trattamento economico dei collaboratori parlamentari, gli enti e le associazioni con personalità giuridica e le imprese cooperative possono fare riferimento ad un contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari).

      1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del contributo spettante ai membri del Parlamento per provvedere alla retribuzione dei loro collaboratori, prevedendo altresì forme di incentivazione in favore degli enti o associazioni con personalità giuridica, senza fine di lucro, e delle società cooperative a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari medesimi per la gestione del rapporto di lavoro con i loro collaboratori, nelle forme previste dalla legge».